Cantieri Temporanei e Mobili - PCS - POS Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Si tratta della norma che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei "Cantieri Temporanei e Mobili". Il Titolo si applica a tutti quei lavori edili e di genio civile che comportino un "cantiere temporaneo e mobile". Riguarda quindi le nuove costruzioni, ma anche lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o temporanee. Per opere si intendono anche le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali e ferroviarie, quelle idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica e di sistemazione forestale e di sterro. In particolare gli articoli del Decreto si applicano anche negli scavi e nelle fasi di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, e in tutte le operazioni possibili (ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino, il montaggio e lo smontaggio) che riguardino gli impianti e che comportino lavorazioni a rischio.
Le figure della sicurezza sul cantiere sono:
Committente
Responsabile dei lavori
Coordinatore per la progettazione
Coordinatore per l'esecuzione
Datore di lavoro della ditta appaltatrice
Lavoratore autonomo
A) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile, ai sensi degli articoli 91 e 100 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; i contenuti del piano sono riportati nel Titolo IV - allegato XV.
B) Piano Operativo di Sicurezza (P0S)
Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) èil documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. Il P.O.S. rappresenta il dettaglio della valutazione dei rischi prevista dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, articoli 17 e 28, per le attività che si prevede di eseguire in un cantiere edile. Lo stesso deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV - allegato XV.
Il servizio proposto viene articolato nelle seguenti fasi:
- Sopralluogo effettuato in azienda per la verifica degli elementi da prendere in considerazione per la redazione dei diversi documenti
- Stesura delle relazioni tecniche di valutazione con indicazioni circa le misure preventive e protettive adottate e da adottare.
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) - Art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, fornisce agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro committente dell’appalto promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento prende il nome di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) - Art. 26 D.lgs. 81/08.
Il servizio proposto viene articolato nelle seguenti fasi:
- Sopralluogo effettuato in azienda per la verifica degli elementi da prendere in considerazione per la redazione del documento
- Analisi dei rischi derivanti da interferenza tra le attività lavorative interessate
- Stesura della relazione tecnica di valutazione del rischio comprendente la disamina di tutti gli elementi raccolti, le indicazioni circa le misure preventive adottate e da adottare.
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